AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI DA ESECUZIONE FORZATA ILLEGITTIMA

Sommario:

  1. L’esecuzione forzata
  2. L’azione risarcitoria per responsabilità aggravata
  3. La procedura
  4. Riscossione imposte sui redditi

1. L’esecuzione forzata

La legge riconosce al creditore che non ha ricevuto spontaneamente dal debitore quanto dovutogli la possibilità di agire esecutivamente, ossia di ottenere ciò che gli spetta anche contro la volontà del debitore attraverso un’esecuzione illegittima. Naturalmente, il creditore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni che la legge detta in materia esecutiva, pena il risarcimento degli eventuali danni causati.

2. L’azione risarcitoria per responsabilità aggravata

Più nel dettaglio, il comma secondo dell’art. 96 del Codice di procedura civile prevede: “Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.”. In altri termini, il creditore che intende iniziare o compiere l’esecuzione forzata deve adoperare la normale prudenza, poiché nel caso in cui risultasse che il suo diritto è inesistente, chi avesse perciò subito dei danni, potrà chiedergliene conto. Ad esempio, può accadere che il creditore promuova l’azione esecutiva sulla base di una sentenza emessa dal Tribunale e che questa venga poi completamente riformata in appello accertando che, in realtà, il credito non esiste. Lo stesso può accadere nel caso di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato dal Tribunale. Va ricordato che, in determinati casi, l’esecuzione può essere promossa anche in base ad un titolo diverso da un provvedimento giudiziale (ad esempio, nel caso del mutuo fondiario). Tuttavia, nel frattempo il creditore ha pignorato, ad esempio, il conto corrente del debitore, piuttosto che l’autoveicolo o persino l’abitazione. Capita poi che nel tempo necessario per accertare l’inesistenza del diritto vantato dal creditore, l’abitazione del debitore sia stata aggiudicata all’asta, costringendo questi a reperire un’altra sistemazione, magari in locazione. La legge non pone limitazioni alla tipologia dei danni risarcibili, quindi anche i danni non patrimoniali – ove debitamente provati – possono essere oggetto della domanda. Ad esempio, il debitore esecutato potrebbe aver subito un forte stress o una lesione alla propria reputazione quali conseguenze dell’esecuzione illegittima. Peraltro, il debitore non è l’unico soggetto che può aver subito dei danni in conseguenza di un’esecuzione illegittima. Ad esempio, l’immobile oggetto dell’esecuzione forzata potrebbe essere di proprietà di un soggetto diverso dal debitore – ad esempio, il terzo datore di ipoteca – oppure essere in comproprietà a più soggetti, uno solo dei quali debitore.

3. La procedura

Per ottenere il risarcimento dei danni che si ritiene di aver subito occorre rivolgere un’apposita domanda al giudice competente. Al riguardo, recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021), superando ogni possibile ambiguità derivante dalle sentenze n. 1590 del 2013 e n. 14653 del 2015, hanno chiarito che “le due sedi processuali ora indicate non sono alternative, ma subordinate, nel senso che il debitore esecutato dovrà attenersi all’ordine qui stabilito, proponendo la domanda davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione solo se essa non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione”. In altre parole, di norma l’azione risarcitoria andrà proposta davanti al giudice che ha deciso sull’esistenza o meno del diritto di credito; ove ciò non sia più possibile, la domanda andrà proposta davanti al giudice dell’esecuzione forzata. La Sezioni Unite hanno inoltre precisato che in casi eccezionali – cioè ove la domanda non è più proponibile davanti al giudice dell’esecuzione – il diritto al risarcimento dei danni potrà essere fatto valere in un autonomo giudizio.

4. Riscossione imposte sui redditi

Per completezza, si ricorda che il D.P.R. n. 602/1973, contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, prevede all’art. 59 che chiunque si ritenga leso dall’esecuzione possa proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Vuoi più informazioni sulla tutela bancaria? Hai un problema con la banca e vuoi capire come risolverlo? Contattaci o richiedi una consulenza.