Molti pensano che all’estinzione di una società di capitali (come una S.R.L.) indebitata
segua l’estinzione anche del debito.
Non è così!
COSA DICE LA NORMATIVA
Infatti, la normativa civilistica (art. 2495 c.c.) e tributaria (art. 36 del D.P.R. n. 602/1973)
prevede che il debito di una società estinta si possa trasferire sull’ex
socio/amministratore/liquidatore, quasi come se si realizzasse un fenomeno di tipo
“successorio”, ereditario.
E’ bene precisare, comunque, come non si tratta di una “traslazione “ automatica del
debito erariale.
Entrambe le normative citate prevedono, infatti, una serie di presupposti (formali e
sostanziali), solo in presenza dei quali il trasferimento sarà considerato legittimo e, quindi,
valido.
Per esempio, la possibilità di chiedere all’ex socio di onorare, con il suo patrimonio
personale, il debito dell’estinta società presuppone la notifica di un vero e proprio atto (c.d.
“atto di accertamento della responsabilità”) intestato al socio stesso e nel quale viene
motivata e illustrata, analiticamente, la pretesa erariale.
In altri termini, il Fisco non potrà agire direttamente nei confronti della persona fisica (ex
socio/amministratore/liquidatore) solo sulla base delle vecchie cartelle e avvisi di
accertamento intestati alla società cancellata dal registro delle imprese.
Tutto ciò a pena di annullamento della richiesta dell’Agenzia delle entrate.
COSA FARE?
Se sei (o sei stato), quindi, socio/amministratore/liquidatore di una società indebitata con il
Fisco, ti consiglio di analizzare la situazione in ogni minimo dettaglio con un professionista
del settore.
Solo in questo modo potrai cercare di difenderti proficuamente ed evitare di dover pagare
il debito societario con il tuo patrimonio personale.