L’ ANATOCISMO NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

1. Cos’è l’anatocismo

2. L’anatocismo nei rapporti bancari

3.   TAN = TAE: la posizione della Cassazione

1. Cos’è l’anatocismo

L’anatocismo è il fenomeno giuridico-contabile che riguarda le obbligazioni pecuniarie rappresentato dal computo sugli interessi scaduti di ulteriori interessi.

La norma generale è contenuta all’art. 1283 del Codice civile, il quale prevede che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”.

2. L’anatocismo nei rapporti bancari

Per i rapporti bancari vige una norma speciale in materia di anatocismo. Precisamente, l’art. 120, co. 2 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) dispone che: 

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la  produzione  di interessi   nelle   operazioni   poste   in   essere   nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori,  comunque  non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il  31  dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; 

    b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito,  non  possono  produrre interessi  ulteriori,  salvo  quelli  di  mora,  e   sono   calcolati esclusivamente sulla sorte  capitale;  per  le  aperture  di  credito regolate  in  conto  corrente  e  in  conto  di  pagamento,  per  gli

sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il  limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in  cui sono maturati; nel caso di  chiusura  definitiva  del  rapporto,  gli interessi  sono  immediatamente  esigibili;  2)   il   cliente   può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito  degli  interessi  sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;  l’autorizzazione  è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia  avuto luogo.”.

In particolare, l’art.2, co. 2 della delibera adottata il 9 febbraio 2000 dal CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio) prevede che “Nell’àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

La stessa Delibera, all’art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

3.   TAN = TAE: la posizione della Cassazione

È frequente imbattersi in contratti di conto corrente nei quali il TAN (Tasso Annuo Nominale) degli interessi creditori coincide con il TAE (Tasso Annuo effettivo).

Secondo la Corte di Cassazione tale clausola non è rispettosa della normativa vigente. In particolare, la Corte ha affermato che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione(Cass., Ord. n. 4321 del 10 febbraio 2022).

In base a questa sentenza, quindi, è possibile contestare alla banca l’applicazione di interessi e commissioni non dovute.  

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