1. Cos’è l’anatocismo
2. L’anatocismo nei rapporti bancari
3. TAN = TAE: la posizione della Cassazione
1. Cos’è l’anatocismo
L’anatocismo è il fenomeno giuridico-contabile che riguarda le obbligazioni pecuniarie rappresentato dal computo sugli interessi scaduti di ulteriori interessi.
La norma generale è contenuta all’art. 1283 del Codice civile, il quale prevede che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”.
2. L’anatocismo nei rapporti bancari
Per i rapporti bancari vige una norma speciale in materia di anatocismo. Precisamente, l’art. 120, co. 2 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993) dispone che:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.”.
In particolare, l’art.2, co. 2 della delibera adottata il 9 febbraio 2000 dal CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio) prevede che “Nell’àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa Delibera, all’art. 6 prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
3. TAN = TAE: la posizione della Cassazione
È frequente imbattersi in contratti di conto corrente nei quali il TAN (Tasso Annuo Nominale) degli interessi creditori coincide con il TAE (Tasso Annuo effettivo).
Secondo la Corte di Cassazione tale clausola non è rispettosa della normativa vigente. In particolare, la Corte ha affermato che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass., Ord. n. 4321 del 10 febbraio 2022).
In base a questa sentenza, quindi, è possibile contestare alla banca l’applicazione di interessi e commissioni non dovute.
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