Sommario:
- Centrale Rischi e tipologie di segnalazione.
- Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
- Risarcimento del danno da illegittima segnalazione.
1. Centrale Rischi e tipologie di segnalazione
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e di imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d’Italia.
Consultando questa banca dati, gli intermediari possono conoscere:
- il livello di indebitamento complessivo del cliente,
- le tipologie di finanziamenti già ricevuti,
- la regolarità o meno dei pagamenti.
Al pari della Centrale dei Rischi sono presenti anche sistemi di informazione privati che raccolgono i dati di famiglie e imprese c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie), tra le quali si segnalano: il Crif, il Cerved, l’Experian.
Vi sono quattro tipi di segnalazioni:
- credito scaduto (si tratta della segnalazione dovuta al fatto che il credito risulta impagato dal almeno 90 giorni);
- credito ristrutturato (dovuto a una rimodulazione del debito dovuto ad accordi di ristrutturazione, concordati, rinegoziazioni, ecc… ovvero a situazioni con la quale si trova un accordo con l’istituto di credito per la rimodulazione del debito);
- credito incagliato (dovuto a una temporanea difficoltà di pagamento del soggetto debitore in cui si ritiene che possa sempre provvedere al pagamento superata la difficoltà);
- credito in sofferenza, l’ipotesi più grave delle quattro, che viene equiparata a uno stato di insolvenza in cui le possibilità di recupero del credito sono quasi nulle.
Precisiamo fin da subito che, ordinariamente, la segnalazione alla Centrale dei Rischi avviene nel momento stesso in cui il richiedente accede a un finanziamento di importo pari o superiore a trentamila euro.
La segnalazione in sé non desta alcun problema, in quanto essa rappresenta l’azione con la quale viene censito il richiedente. A ciò seguirà una costante raccolta dei dati, volta a fornire chiare informazioni circa la sua storia creditizia. Ove però il richiedente dovesse risultare inadempiente nel rimborso del finanziamento, lo stesso potrà essere segnalato negativamente.
Infatti, la segnalazione “negativa” rappresenta l’azione con la quale un creditore può essere catalogato come “cattivo pagatore” o soggetto a rischio. Per meglio dire, una segnalazione “negativa” determina un credito in sofferenza e lo classifica come tale.
2. Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi sono riconducibili, in buona sostanza, a tre distinte fattispecie:
- mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 125 co. 3 TUB: l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere;
- errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”;
- mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente: tale ipotesi si verifica allorquando a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario, la segnalazione non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.
Pertanto, una errata segnalazione alla Centrale Rischi può avere conseguenze pregiudizievoli sia per il privato che per le imprese. Infatti, accade molto spesso che gli istituti di credito, sulla base di una istruttoria superficiale (a volte attraverso il solo esame del bilancio), richiedano la segnalazione a sofferenza di soggetti che non si trovano in detta situazione, col rischio di impugnazione e conseguente risarcimento del danno.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, ha affermato che “L’istituto di credito non può effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi (CR) solo in ragione di un ritardo nell’adempimento, ma deve valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore”.
In altri termini, se il rifiuto di adempiere alle proprie obbligazioni, sia stato dettato da motivi oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, è possibile ottenere sia l’immediata cancellazione dei propri dati, sia il risarcimento dei danni.
3. Risarcimento del danno da illegittima segnalazione
L’ordinamento giuridico tutela il cliente dalle segnalazioni che, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, siano illegittime, riconoscendogli la più ampia tutela risarcitoria
Sul punto, infatti, esiste una consolidata giurisprudenza che ha valorizzato, a più riprese, la posizione del cliente attinto dall’illegittima segnalazione ed ha precisato che a carico dell’operatore finanziario che ha effettuato la segnalazione non dovuta sussiste una duplice forma di responsabilità e cioè, sia da fatto illecito ex art. 2050 c.c. (per violazione delle norme sul trattamento di dati personali) sia di tipo contrattuale per violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio.
Tale duplice forma della responsabilità dell’operatore segnalante, si traduce nella possibilità per il segnalato di cumulare i due profili in ambito processuale, anche nella stessa azione.
Pertanto, in sede processuale, il cliente ingiustamente segnalato potrà agire sia per ottenere l’immediata cancellazione della segnalazione illegittima sia per ottenere il ristoro dei danni patiti in ragione della stessa.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si osserva che la segnalazione è potenzialmente di notevole gravità per il segnalato, in quanto comporta la possibile esclusione dello stesso dal credito bancario o, comunque, la difficoltà se non l’impossibilità di accedervi.
Il danno così recato va visto, quindi, sotto due profili: uno di natura strettamente patrimoniale e un altro di natura “morale”.
Il danno morale
È stato ritenuto sussistere in re ipsa, in quanto connesso soprattutto alla lesione della reputazione “personale” di buon pagatore. Dovrà dunque essere dimostrato che il danno in questione è diretta conseguenza della violazione, sebbene solo sotto il profilo dell’illegittimità della segnalazione e, quindi, dell’inesistenza dei presupposti di diritto e di fatto di quest’ultima.
Il danno di natura patrimoniale
Attiene alla perdita di chance, derivante dall’impossibilità medio tempore di ottenere accesso al credito, anche sotto il profilo delle tempistiche per ottenerlo e delle condizioni e agevolazioni che, con la segnalazione, eventualmente possono venir meno da parte degli operatori finanziari, e gli oneri maggiori sostenuti per il deterioramento del rating del segnalato.
L’autore di questo articolo è: Dott. Angelo Di Domenica un consulente legale specializzato in contenzioso bancario professionista collaborante con Professione Consulenza. Nello specifico si occupa delle questioni riguardanti gli aspetti patologici connessi ai rapporti bancari (conti correnti, mutui, leasing e prodotti derivati), prestando assistenza, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, nella gestione dei contenziosi sorti tra clienti ed istituti di credito.
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